STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “OPS!CAMBIO DI ROTTA”
Art. 1 – Denominazione e sede
È costituita, l’associazione denominata: “OPS! CAMBIO DI ROTTA” di seguito, in breve, “associazione”. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017. L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
L’associazione ha sede legale nel Comune di Sondrio, e la sua durata è illimitata.
Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.
L’associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Lombardia.
Art. 2 – Finalità
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende promuovere la tutela della persona con disabilità e della sua famiglia tramite:
Art 3 – Attività di interesse generale
L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale elencate al c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
In particolare l’associazione si propone di:
coinvolgono la famiglia nel momento in cui questa è ancora una risorsa presente e attiva, e la renda partecipe nell’elaborazione e nella ricerca di strategie di vita autonoma per il proprio figlio, progettando e sperimentando con grande anticipo la soluzione al ”dopo di noi”;
Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell’associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
Art. 4 – Attività diverse
L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
Art. 5 – Raccolta fondi
L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico
Art. 6 – Ammissione
Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore
I soci sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell’Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.
L’ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.
L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile.
Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione.
Art. 7 – Diritti e doveri dei soci
L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione. Ciascun associato ha diritto di:
Ciascun associato ha il dovere di:
Art. 8 – Perdita della qualifica di socio
La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione di nessuna somma eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione. L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’associazione stessa.
La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni in Assemblea che ha il compito di deliberare in ultima istanza
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Art. 9 – Attività di volontariato
L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.
Art. 9 – Attività di volontariato
Gli organi dell’associazione sono:
Gli organi sociali, l’organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di 5 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
Fatta eccezione per l’organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
Art. 10 – Organi sociali
Gli organi dell’associazione sono:
Gli organi sociali, l’organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di 5 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
Fatta eccezione per l’organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
Art. 11 – Assemblea
L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati.
Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di un associato.
Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.
Art. 12 – Competenze dell’Assemblea
L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
• deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.
Art. 13 – Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.
L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo. La convocazione dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria può avvenire con qualsiasi mezzo che possa comprovare l’avvenuto ricevimento dell’avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica, consegna a mano, per via telefonica tramite sms) inviato o consegnato almeno 5 ( cinque) giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno.
L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
Art. 14 – Validità dell’Assemblea e modalità di voto
Nell’assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
È ammessa una sola delega per associato.
L’Assemblea è validamente costituita in via ordinaria in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più
uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea costituita in via ordinaria delibera a maggioranza di voti.
Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto l’assemblea in via straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.
L’assemblea così costituita delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione, la trasformazione, la fusione o la scissione e la devoluzione del patrimonio l’assemblea, in via straordinaria, delibera sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci.
Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.
Art. 15 – Consiglio Direttivo
Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.
Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 11 componenti, eletti dall’Assemblea tra gli associati.
Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 5 (cinque) esercizi e possono essere rieletti.
Art. 16 – Competenze del consiglio direttivo
Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
Art. 17 – Funzionamento del Consiglio Direttivo
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con i due terzi (2/3) degli associati.
Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l’anno o quando ne faccia richiesta anche solo uno dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 8 ( otto ) giorni dal ricevimento della richiesta.
Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.
Le sedute dell’Organo di Amministrazione possono tenersi anche per videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
Al verificarsi dei suddetti requisiti, le riunioni per videoconferenza si considerano tenute nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 18 – Il Presidente
Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 5 (cinque) esercizi e può essere rieletto.
Il presidente:
Art. 19 – Il segretario
Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all’associato che lo richieda.
Art. 20 – Organo di controllo
L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all’organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’ apposito registro.
Art. 21 – Libri sociali
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a- il libro degli associati;
b- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
d- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti); e- il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione .
I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.
I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.
Art. 22 – Risorse economiche
• eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
Art. 23 – Scritture contabili
Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.
Art. 24 – Esercizio sociale
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro il mese di aprile/giugno.
Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l’approvazione da parte dell’Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3 , del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell’attività dell’associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea.
Art. 25 – Divieto di distribuzione degli utili
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
Art. 26 – Assicurazione dei volontari
Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
L’associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Art. 27 – Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.
L’ Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
Art. 28 – Disposizioni finali
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
IT26E0623011010000015938426