STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “OPS!CAMBIO DI ROTTA”

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita, l’associazione denominata: “OPS! CAMBIO DI ROTTA” di seguito, in breve, “associazione”.  L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017. L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari  opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza  discriminazioni di qualsiasi natura. 

L’associazione ha sede legale nel Comune di Sondrio, e la sua durata è illimitata. 

Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere  deliberata dal consiglio direttivo. 

L’associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Lombardia.  

Art. 2 – Finalità 

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende promuovere la tutela della persona con disabilità e della sua famiglia tramite: 

  • la tutela dell’identità di ogni individuo e della sua famiglia sostenendo la centralità della persona. i nostri progetti si fondano non sull’assistenza ma sullo sviluppo permanente dell’esistente e sulla ricerca continua a favore della crescita individuale, fondamentale per garantire una vita dignitosa e rispettosa. promuovere e favorire una cultura del rispetto e della solidarietà nei confronti delle persone diversamente abili; 
  • lo svolgimento di attività in favore delle persone disabili per rendere concreti ed effettivi i principi sanciti  dalla carta costituzionale e i diritti sanciti dalle leggi, battendosi contro le forme di discriminazione ed  emarginazione che possano verificarsi nella scuola e nella società; 
  • offrire informazioni e chiarimenti sull’attuale legislazione sulla disabilità ,offrendo alla persona con disabilità ed alle famiglie consulenza finalizzata alla tutela legale ed al disbrigo di pratiche burocratiche; la promozione della dignità educativa della famiglia con figli disabili e della collaborazione di questa con gli  operatori della scuola, dei servizi educativi e socio-sanitari territoriali per la realizzazione di interventi ed  attività che attuino davvero un’integrazione di qualità; 
  • promuovere la collaborazione tra famiglie aventi figli con disabilità, nonché lo studio, l’organizzazione e la gestione di ogni iniziativa a favore dei medesimi soggetti e delle loro famiglie; 
  • promuovere l’incontro e il dialogo tra le famiglie, gli educatori, gli operatori sociali e sanitari nonché altri gruppi di volontariato per consentire la divulgazione delle singole esperienze ai fini dello sviluppo della cultura della disabilità, del sostegno e del mutuo aiuto; 

 Art 3 – Attività di interesse generale 

 

L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di  interesse generale elencate al c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017:  

  • Lett a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328,  e successive modificazioni,e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 

alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; 

  • Lett c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; Lett d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e  successive modificazioni, nonche’ le attivita’ culturali di interesse sociale con finalita’ educativa; Lett i) organizzazione e gestione di attivita’ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse  attivita’, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e  delle attivita’ di interesse generale di cui al presente articolo; 
  • Lett k) organizzazione e gestione di attivita’ turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; Lett l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo  scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta’ educativa; Lett p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle  persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in  materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; Lett q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e  successive modificazioni, nonche’ ogni altra attivita’ di carattere residenziale temporaneo diretta a  soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; 
  • Lett s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive  modificazioni; 
  • Lett u) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche’ dei diritti dei consumatori e  degli utenti delle attivita’ di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari  opportunita’ e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della  legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24  dicembre 2007, n. 244; 

In particolare l’associazione si propone di: 

  • informare l’opinione pubblica sulle varie tematiche inerenti la disabilità promuovendo, organizzando e  gestendo iniziative editoriali, di sensibilizzazione ed informazione (convegni, conferenze, incontri di studio,  seminari, tavole rotonde) ritenute utili alla realizzazione dello scopo sociale; 
  • promuovere incontri con le istituzioni pubbliche ricercandone la collaborazione e l’intesa, anche ai fini di diffondere la conoscenza delle attività dell’associazione nonché di rappresentare l’interesse specifico degli associati in tutti gli organismi previsti dalla normativa vigente; 
  • sviluppare rapporti di collaborazione e collegamento con altri enti ed associazioni aventi le medesime finalità; 
  • organizzare e gestire interventi e servizi (educativi, rieducativi, di svago) attraverso lo studio e la ricerca,  l’erogazione di prestazioni (a carattere pedagogico, psicoterapeutico, sanitario, socio-aggregative, sportive,  culturali e di altre ad esse complementari); 
  • curare la formazione delle persone disabili, rivolta alla loro crescita umana e sociale, promuovendo a tal fine  ogni utile iniziativa; attraverso corsi propedeuci alle autonomie personali e sociali ; 
  • favorire e promuovere servizi d’interesse per i disabili, anche attraverso corsi specifici d’istruzione; promuovere e sostenere iniziative aventi finalità di inclusione scolastica, sociale e di inserimento lavorativo delle persone disabili; 
  • effettuare qualsiasi altra attività assistenziale, sociale, culturale, promozionale valida al sostegno delle persone con disabilità; 
  • sostenere o realizzare e gestire servizi di residenzialità per il dopo di noi per persone con disabilità , che

coinvolgono la famiglia nel momento in cui questa è ancora una risorsa presente e attiva, e la renda partecipe nell’elaborazione e nella ricerca di strategie di vita autonoma per il proprio figlio, progettando e sperimentando con grande anticipo la soluzione al ”dopo di noi”; 

  • promuovere e/o realizzare progetti, servizi, strutture di assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria, orientati alla valorizzazione dell’autonomia ed al sostegno e rafforzamento delle capacità ed abilità della persona ; 
  • gestire direttamente le strutture in cui svolgere le attività dell’associazione; 
  • sostenere e/o realizzare e gestire una vera e propria “accademia di vita” attraverso percorsi formativi e progetti di autonomia, orientati alla crescita e allo sviluppo delle autonomie personali, sociali, fisiche, psicologiche e all’inserimento lavorativo. fornire strumenti teorici e pratici; 
  • sviluppare modalità relazionali e sociali con persone non appartenenti al proprio contesto familiare; 
  • sostenere e/o realizzare e gestire esperienza di sollievo attraverso soggiorni, anche periodici, per aiutare e supportare le famiglie nella gestione quotidiana della persona con disabilità; 
  • patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa ed attività propedeutica ed opportuna a reperire i mezzi occorrenti al raggiungimento degli obiettivi suddetti, ivi compresi quello di perseguire la creazione e la formazione di una struttura di beni mobili ed immobili, anche attraverso l’acquisto o la locazione; 
  • ottenere il massimo grado di integrazione nel contesto sociale (scuole, lavoro, attività sportive, agricole ,ecc.) della persona con disabilità promuovendo iniziative ed attività che rendano possibile o facilitino la comunicazione, la creatività e l’espressività, iniziative di tipo formativo-didattico e professionale , di ricerca di sperimentazione anche con l’impiego di nuove tecnologie anche in ambito scolastico, riabilitativo e del tempo libero, coinvolgendo anche altri soggetti;  
  • tenere i contatti con altre associazioni e cooperative che si occupano di disabilità per coordinare con esse le attività di rivendicazione e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica; 

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi  in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura,  anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello  svolgimento dell’attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell’associazione. In ogni caso, il  numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari  o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 – Attività diverse 

 

L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano  carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi  provvedimenti attuativi. 

Art. 5 – Raccolta fondi 

 

L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i  sostenitori e con il pubblico

Art. 6 – Ammissione 

 

Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. 

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del  Terzo Settore 

I soci sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le  direttive dell’Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo. 

L’ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le  specifiche motivazioni, all’interessato.  

L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea o il  Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile. 

Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita  dell’Associazione. 

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci 

 

L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione. Ciascun associato ha diritto di: 

  • partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega e di  presentare la propria candidatura agli organi sociali; 
  • essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento; 
  • partecipare alle attività promosse dall’associazione; 
  • conoscere l’ordine del giorno delle assemblee; 
  • recedere in qualsiasi momento; 
  • esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del  consiglio direttivo; 

Ciascun associato ha il dovere di: 

  • rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali. versare la quota associativa; 
  • attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria,  per il conseguimento dello scopo; 

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio 

 

La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione. 

L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al consiglio  direttivo. Il recesso non comporta la restituzione di nessuna somma eventualmente versate all’associazione.  Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione. L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere  escluso dall’associazione stessa. 

La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo. 

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie  controdeduzioni in Assemblea che ha il compito di deliberare in ultima istanza 

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. 

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. 

Art. 9 – Attività di volontariato 

 

L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed  esclusivamente per fini di solidarietà. 

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.  Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività  prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo.  Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro  rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.

Art. 9 – Attività di volontariato 

 

Gli organi dell’associazione sono: 

  1. l’Assemblea dei soci; 
  2. il consiglio direttivo; 
  3. il presidente; 
  4. l’organo di controllo, nei casi previsti dalla legge; 

Gli organi sociali, l’organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di 5 esercizi e i loro componenti  possono essere riconfermati. 

Fatta eccezione per l’organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi  possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini  dello svolgimento della loro funzione. 

Art. 10 – Organi sociali 

 

Gli organi dell’associazione sono: 

  1. l’Assemblea dei soci; 
  2. il consiglio direttivo; 
  3. il presidente; 
  4. l’organo di controllo, nei casi previsti dalla legge; 

Gli organi sociali, l’organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di 5 esercizi e i loro componenti  possono essere riconfermati. 

Fatta eccezione per l’organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi  possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini  dello svolgimento della loro funzione. 

Art. 11 – Assemblea 

 

L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza  dei soci.  

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati. 

Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha  diritto ad esprimere un voto. 

L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.  Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di un associato.  

Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.  Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio  direttivo. 

 Art. 12 – Competenze dell’Assemblea 

 

L’Assemblea ordinaria ha il compito di: 

  • eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;  eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’organo di controllo e/o il soggetto  incaricato della revisione legale dei conti;
  • approvare il programma di attività e il preventivo economico per l’anno successivo; 
  • approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione; 
  • deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di  responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge; 
  • deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione  all’associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio; 
  • ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza; approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo; 
  • fissare l’ammontare del contributo associativo; 
  • deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. 

L’Assemblea straordinaria ha il compito di

  • deliberare sulle modificazioni dello statuto; 

deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.

Art. 13 – Convocazione dell’Assemblea

 

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione. 

L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo. La convocazione dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria può avvenire con qualsiasi mezzo che possa  comprovare l’avvenuto ricevimento dell’avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta  elettronica, consegna a mano, per via telefonica tramite sms) inviato o consegnato almeno 5 ( cinque) giorni prima di quello fissato per l’adunanza. 

L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti  all’ordine del giorno. 

L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro  consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti  affrontati e di partecipare alla votazione.  

L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della  riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.  

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da  colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. 

Art. 14 – Validità dell’Assemblea e modalità di voto  

 

Nell’assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli  associati e in regola con il versamento della quota associativa.  

Ciascun associato ha un voto.  

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce  all’avviso di convocazione. 

È ammessa una sola delega per associato. 

L’Assemblea è validamente costituita in via ordinaria in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più 

uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati  presenti, in proprio o per delega.  

L’Assemblea costituita in via ordinaria delibera a maggioranza di voti.  

Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto l’assemblea in via straordinaria è validamente costituita, in prima  convocazione, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed in seconda convocazione con la presenza  di almeno la metà più uno degli associati.  

L’assemblea così costituita delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione, la trasformazione, la fusione o la scissione e la devoluzione del  patrimonio l’assemblea, in via straordinaria, delibera sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole  di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. 

All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al  Presidente. 

I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio  preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative  deliberazioni. 

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta. 

Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è  conservato presso la sede dell’associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei  soci.  

Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci. 

Art. 15 – Consiglio Direttivo 

 

Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. 

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.  

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico  nazionale del Terzo Settore. 

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla  quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. 

Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 11 componenti, eletti dall’Assemblea tra gli  associati.  

Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente. 

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è  stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad  esercitare uffici direttivi. 

I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 5  (cinque) esercizi e possono essere rieletti. 

Art. 16 – Competenze del consiglio direttivo 

 

Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto  riservano all’Assemblea;  

  • deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri; 
  • amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
  • predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività  dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;  
  • predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo ed il programma di attività,  e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario; 
  • gestire la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull’attività  svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’Assemblea; determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale  approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa; accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci; 
  • deliberare in merito all’esclusione di soci; 
  • proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci; 
  • eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti; 
  • nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non  componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci; 
  • ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; 
  • assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio; 
  • istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee; 
  • nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri; 
  • delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso; 
  • assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell’associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale. 

Art. 17 – Funzionamento del Consiglio Direttivo 

 

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive.  Il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con i due terzi (2/3) degli associati.  

Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. 

Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l’anno o quando ne faccia richiesta anche solo uno dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 8 ( otto ) giorni dal ricevimento della richiesta.  

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto. 

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo. 

Le sedute dell’Organo di Amministrazione possono tenersi anche per videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: 

  • che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; 
  • che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; 
  • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; 
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. 

Al verificarsi dei suddetti requisiti, le riunioni per videoconferenza si considerano tenute nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario. 

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. 

Art. 18 – Il Presidente 

 

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 5 (cinque)  esercizi e può essere rieletto. 

Il presidente: 

  • ha la firma e la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti di terzi e in giudizio; dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo; 
  • può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze; 
  • ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa; 
  • convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del consiglio direttivo; 
  • sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’associazione; 
  • in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva; 
  • in caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice presidente; di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del vice presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del presidente. 

Art. 19 – Il segretario 

 

Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all’associato che lo richieda.

Art. 20 – Organo di controllo  

 

L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in  mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.  

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le  categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti  devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.  

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta  amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.  L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di  utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il  bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell’Organo di controllo sono  validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a  maggioranza dei presenti. 

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di  ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni  sociali o su determinati affari. 

Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita  all’organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’ apposito  registro. 

Art. 21 – Libri sociali  

 

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali: 

a- il libro degli associati; 

b- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea; 

c- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo; 

d- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti); e- il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non  occasionale nell’ambito dell’associazione . 

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a  cura dell’organo a cui si riferiscono. 

I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della  discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. 

Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 22 – Risorse economiche 

 

  1. Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate: 
  • contributi pubblici; 
  • contributi privati; 
  • donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio; 
  • rendite patrimoniali; 
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico  valore e di servizi; 
  • entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall’art. 79,  comma 2; 
  • corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale; 
  • entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l’impiego di  mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato; 
  • altre entrate espressamente previste dalla legge; 

eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 – Scritture contabili

 

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e  dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 24 – Esercizio sociale 

 

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati  dall’Assemblea entro il mese di aprile/giugno.  

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.  

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte. 

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del Codice del Terzo  Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l’approvazione da parte  dell’Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle  politiche sociali.  

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3 , del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell’attività dell’associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi. 

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea. 

Art. 25 – Divieto di distribuzione degli utili 

 

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve  comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.  Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è  utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche  e di utilità sociale

 Art. 26 – Assicurazione dei volontari 

 

Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e  responsabilità civile. 

L’associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità  contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 27 – Devoluzione del patrimonio 

 

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro  unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa  destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio  residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs.  117/2017. 

L’ Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 28 – Disposizioni finali

 

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle  deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice  del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.